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5 giugno 2011 7 05 /06 /giugno /2011 21:04

Giornalista professionista

Ai sensi dell’art. 1 legge n. 69/1963, sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista; sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.

Giornalisti professionisti, ed iscriversi nel relativo elenco, è necessario:

  • praticantato (svolgere 18 mesi di praticantato (art. 34 legge n. 69/1963 e criteri interpretativi sul sito www.odg.it - sezione: documenti e sentenze) e, inoltre, frequentare uno dei corsi di formazione o preparazione teorica anche “a distanza”, della durata minima di 45 ore, promossi dal Consiglio Nazionale o dai Consigli Regionali dell’Ordine) o scuola di giornalismo (aver frequentato per un biennio una delle scuole di giornalismo riconosciute dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (www.odg.it sezione: scuole di giornalismo);
  • superare l’esame di idoneità professionale (art. 32 legge n. 69/1963)

Giornalista pubblicista

Per iscriversi nell’elenco dei pubblicisti, è necessario aver svolto un’attività giornalisticaregolarmente retribuita, per almeno due anni (art. 35 legge n. 69/1963).

Per l’iscrizione nell‘elenco dei pubblicisti è necessario rivolgersi al Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti dove è fissata la propria residenza o il domicilio professionale. Per l’iscrizione occorre:

  • possedere i requisiti di legge (assenza di precedenti penali, attestazione di versamento della tassa di concessione governativa);
  • presentare gli articoli, a firma del richiedente, pubblicati in giornali e periodici e i certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l’attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni;
  • presentare in fotocopia l’eventuale contratto di collaborazione stipulato con la testata (o le testate) cui si collabora;
  • presentare la documentazione dei compensi percepiti negli ultimi 24 mesi, che devono essere in regola con le norme fiscali in materia. La certificazione delle pubblicazioni deve essere rilasciata dall’attuale direttore di testata. Per quanto riguarda l’importo delle tasse e il numero di articoli necessari consigliamo di rivolgersi all’Ordine regionale dei giornalisti consultando gli indirizzi sul sito www.odg.it al link “ordini regionali”.

Altre informazioni si trovano nel sito del Consiglio nazionale (www.odg.it) e nel Regolamento di attuazione della legge n. 69/1963: DPR 115/1965.

Circolare del Ministero di Giustizia del 2005 - equipara la possibilità di accesso agli stranieri regolarmente residenti in Italia a quella dei cittadini italiani  ”Pertanto, appare possibile procedere all’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti e dei professionisti di cittadini extra-comunitari che ne facciano richiesta, se in possesso dei requisiti richiesti dell’ordinamento italiano…. “

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